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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio
finanziario 1958-59, di lire 150 milioni per l'esercizio 1959-60, e
di lire 100 milioni per l'esercizio 1960-61, per gli scopi previsti
dalla legge 20 febbraio 1956, n. 94, riguardante la concessione di
contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della
produzione bacologica nazionale.