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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' prorogato al 30 giugno 1961 il termine fissato dalla legge 17
aprile 1957, n. 287, per l'utilizzazione dei materiali dei servizi
automotociclistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e dei materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici,
telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 aprile 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA