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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il personale di ruolo delle ferrovie Santhia-Biella,
Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento-Monteantico e
Poggibonsi-Colle Vai d'Elsa, gia' esercitate dall'industria privata e
successivamente trasferite allo Stato, e' ammesso a far parte del
personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato.
Sono esclusi dal passaggio i dipendenti gia' destituiti, revocati o
comunque licenziati dalle Ferrovie dello Stato per motivi
disciplinari che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, si trovino in servizio presso le ferrovie di cui al precedente
comma, nonche' gli agenti che, alla data stessa, abbiano estinto il
rapporto di impiego con le predette societa' ex concessionarie.