Legge Ordinaria n. 3 del 08/01/1959 (Pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 1959 n. 20)
Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1 gennaio 1952 a favore del personale delle aziende private del gas.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  pensioni di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638, maturate fino
al  31  dicembre  1951, in corso di godimento alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  sono  maggiorate,  a decorrere dal 1
gennaio 1958, della seguente misura percentuale:
    20  per  cento,  se  la  pensione  e' maturata anteriormente al 1
gennaio 1948;
    16  per cento se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949:
      12  per  cento  se la pensione e' maturata nel periodo compreso
tra il 1 gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951.
    La   percentuale  di  aumento  e'  calcolata  sull'importo  della
pensione  a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 1
luglio 1955, n. 638.
  La  percentuale  di  aumento  relativa  alle  pensioni maturate con
decorrenza   anteriore   al  1  maggio  1946  e'  calcolata,  invece,
sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo
di  previdenza  e  di  quella  a  carico  dell'Assicurazione generale
obbligatoria per invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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