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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza,
di idoneita' o di promozione negli Istituti di istruzione media,
classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica spetta, a
decorrere dalle sessioni di esame dell'anno scolastico 1955-56, il
compenso giornaliero di lire 400 (quattrocento).
Il compenso di cui al precedente comma e' dovuto anche ai maestri
elementari chiamati a far parte delle Commissioni previste dall'art.
62 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.
Ai capi degli Istituti in cui sono costituite due o piu'
Commissioni per gli esami di ammissione, di licenza, di idoneita' o
di promozione, il compenso giornaliero previsto dal primo comma del
presente articolo e' corrisposto, per ciascuno dei predetti tipi di
esame, limitatamente ad una sola Commissione.
E' abrogato l'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.
1076.