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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' prorogato fino al 31 dicembre 1959 il termine, stabilito con la
legge 2 agosto 1957, n. 680, per il versamento al Fondo per
l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e
per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione,
previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.