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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita'
e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni.
All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma sara'
fatto fronte con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 685
dello stato di previsioni della spesa del Ministero del tesoro per
l'esercizio 1958-59.