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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le maggiori spese derivanti dalla determinazione dei canoni
locatizi dei nuovi palazzi di giustizia di Ascoli Piceno, Bolzano e
Cagliari i contributi corrisposti dallo Stato ai Comuni sopra
indicati, in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n.
392, e modificata con l'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703,
sono aumentati come segue:
1) comune di Ascoli Piceno da lire 4.800.000 a lire 6.000.000;
2) comune di Bolzano da lire 7.800.000 a lire 21.800.000;
3) comune di Cagliari da lire 11.400.000 a lire 40.000.000.