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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle
Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, l'importo
complessivo dei relativi titoli e' arrotondato a cinque lire per
difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non
superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi.
Lo stesso arrotondamento si esegue nei titoli collettivi per
l'importo dovuto a ciascun creditore nonche' per gli importi singoli
da versare a piu' capitoli di entrata, riscossi con un unico atto e
nella costituzione dei depositi presso la Cassa depositi e prestiti.