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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Limitatamente al primo concorso per l'ammissione al corso allievi
sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, indetto
successivamente alla entrata in vigore della presente legge, nessun
limite di eta' e' richiesto per l'ammissione al concorso medesimo nei
riguardi degli appuntati e delle guardie di detto Corpo che non
poterono partecipare ad alcuno dei precedenti concorsi per lo stesso
grado per aver superato l'eta' richiesta.
La disposizione della presente legge e' applicabile anche alle
guardie e guardie scelte appartenenti al Corpo degli agenti di
custodia che si trovino in analoghe condizioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA