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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai marescialli, sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della
guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti
di custodia e forestale dello Stato e' attribuito lo stipendio dei
seguenti coefficienti della tabella unica allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:
maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . . . . . . 271
maresciallo capo e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . 229
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti. . . . . . . . . 202
sergente maggiore e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . 180
vicebrigadiere e sottobrigadiere. . . . . . . . . . . . . . . 157
sergente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Ai fini degli aumenti periodici dello stipendio e della paga dei
marescialli, sergenti maggiori, secondi capi e sergenti di cui ai
primi due commi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il numero di anni da detrarre
dall'anzianita' complessiva di servizio e' fissato come segue:
maresciallo maggiore e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . 18
maresciallo capo e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . 15
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . . . . . . . . . 11
sergente maggiore e secondo capo . . . . . . . . . . . . . . . 10
sergente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Gli aumenti periodici dello stipendio o della paga dei brigadieri,
vicebrigadieri e sottobrigadieri dell'Arma dei carabinieri e dei
Corpi di cui al primo comma, nonche' dei secondi capi del Corpo
equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'art. 102
del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, sono concessi considerando
come periodo di permanenza nel grado, se piu' favorevole, gli anni di
effettivo servizio militare ridotti di 6.
Per gli aiutanti di battaglia resta ferma la detrazione applicata
fino alla data da cui ha effetto la presente legge.
Agli aiutanti di battaglia e' attribuita una indennita' annua lorda
di lire 40.000.