Legge Ordinaria n. 353 del 11/06/1959 (Pubblicata nella G.U. del 13 giugno 1959 n. 139)
Nuovo inquadramento economico dei sottufficiali delle Forze Armate e dei Corpi di polizia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  marescialli, sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  dei  Corpi della
guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti
di  custodia  e  forestale dello Stato e' attribuito lo stipendio dei
seguenti  coefficienti  della  tabella  unica allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:

    maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . . . . . . 271
    maresciallo capo e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . 229
    maresciallo ordinario e gradi corrispondenti. . . . . . . . . 202
    sergente maggiore e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . 180
    vicebrigadiere e sottobrigadiere. . . . . . . . . . . . . . . 157
    sergente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

  Ai  fini  degli  aumenti periodici dello stipendio e della paga dei
marescialli,  sergenti  maggiori,  secondi  capi e sergenti di cui ai
primi  due  commi  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11  gennaio  1956,  n.  19, il numero di anni da detrarre
dall'anzianita' complessiva di servizio e' fissato come segue:

    maresciallo maggiore e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . 18
    maresciallo capo e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . 15
    maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . . . . . . . . . 11
    sergente maggiore e secondo capo . . . . . . . . . . . . . . . 10
    sergente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  Gli  aumenti periodici dello stipendio o della paga dei brigadieri,
vicebrigadieri  e  sottobrigadieri  dell'Arma  dei  carabinieri e dei
Corpi  di  cui  al  primo  comma,  nonche' dei secondi capi del Corpo
equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'art. 102
del  testo  unico  18 giugno 1931, n. 914, sono concessi considerando
come periodo di permanenza nel grado, se piu' favorevole, gli anni di
effettivo servizio militare ridotti di 6.
  Per  gli  aiutanti di battaglia resta ferma la detrazione applicata
fino alla data da cui ha effetto la presente legge.
  Agli aiutanti di battaglia e' attribuita una indennita' annua lorda
di lire 40.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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