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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I diritti catastali da corrispondersi allo Stato per l'esecuzione
di ogni voltura previsti dalla tabella A allegata al regio decreto 8
dicembre 1938, n. 2153, e dalle disposizioni in essa, tabella
richiamate nella colonna 3, sono fissati nella misura unica ed
uniforme di lire 1,25 per mille sui valore dei beni immobili, rustici
ed urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro e di
successione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA