Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 32 della legge 6 agosto 1954, n. 603, e' modificato come
segue:
"L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i
conferimenti in societa' di beni immobili o di altri diritti
immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli
che vi fanno richiamo, della tariffa allegato A al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, e' dovuta nella
misura seguente:
a) per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore lire 4 per
ogni cento lire;
b) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro
trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto
immobiliare sul quale si sia pagata la imposta normale di passaggio:
la stessa imposta di cui alla lettera a) ridotta di un quarto, fino a
concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;
c) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero:
lire una per ogni cento lire".