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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le aliquote della imposta unica sui giuochi di abilita' e sui
concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379,
sono stabilite come segue:
sino a 300 milioni di lire 33 per cento
" 400 " " 34 "
" 500 " " 35 "
" 600 " " 36 "
" 700 " " 37 "
" 800 " " 38 "
" 900 " " 39 "
" 1.000" " 40 "
" 1.100" " 41 "
" 1.200" " 42 "
" 1.300" " 43 "
" 1.400" " 44 "
" 1.500" " 45 "
oltre 1.500" " 45 "
Per le somme intermedie la misura della aliquota e' quella
risultante dall'applicazione della seguente formula:
Y = 0,010 x + 30
nella quale Y e' l'aliquota corrispondente all'ammontare x espresso
in milioni di lire.
L'imposta e' dovuta, senza alcuna detrazione, sullo intero
complessivo ammontare delle poste in giuoco effettuate per ogni
singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta
dagli accertamenti compiti a norma, delle disposizioni vigenti.