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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PUOMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 2 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, e' sostituito come
segue:
"Salvo quanto disposto nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata
dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma delle
disposizioni in vigore, e' stabilita nella misura dell'1 per cento.
Per le entrate conseguite in dipendenza degli atti economici sotto
elencati l'imposta di cui al precedente comma e' dovuta:
a) nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti
dalle sale da the', sale da ballo,-circoli, clubs ed altri simili
locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi
classificati di lusso;
b) nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti
dalle sale da the', sale da ballo, circoli, clubs ed altri simili
locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi
classificati di prima categoria;
c) nella misura del 4 per cento, per le vendite dei prodotti
soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni
passaggio;
d) nella misura del 4 per cento, sui proventi lordi con seguiti
dai ristoranti, caffe' e bar, compresi quelli esistenti negli
alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;
c) nella, misura del 3 per cento, per le vendite dei prodotti
soggetti nei modi normali all'aliquota del 5 per cento ad ogni
passaggio;
f) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti
dai ristoranti, caffe' e bar, compresi quelli esistenti negli
alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;
g) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti
dai barbieri e parrucchieri per uomo e per signora, per gli esercizi
classificati di lusso;
h) nella misura del 2 per cento, per le vendite di libri usati;
i) nella misura dello 0,50 per cento, per le vendite di prodotti
soggetti nei modi normali all'aliquota dello 0,50 per cento ad ogni
passaggio.
In aggiunta all'imposta sull'entrata in abbonamento stabilita dai
precedenti commi e' dovuta nei modi e termini dell'imposta stessa
un'addizionale nella misura del 3 per cento sui proventi lordi
conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere a) e d), e
nella misura del 2 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli
esercizi di cui alle precedenti lettere b), f) e g).
L'addizionale del 2 per cento e' dovuta anche sui proventi lordi
conseguiti dagli alberghi classificati di lusso.
L'addizionale del 2 per cento non si applica ai caffe' ed ai bar di
prima categoria siti in localita' comprese nelle zone di competenza
della Cassa per il Mezzogiorno o in localita' riconosciute
economicamente depresse ai termini dell'art. 8 della legge 29 luglio
1957, n. 635, sempreche' le localita' di cui sopra non siano stazioni
di cura di soggiorno o turismo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA