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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito un diritto erariale di lire cinque per ogni metro cubo
di gas metano estratto dal sottosuolo nazionale (gas naturale) o
prodotto industrialmente o importato dall'estero, considerato alla
temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale, destinato al
caricamento delle bombole, in aggiunta all'imposta erariale, o
correlativamente alla sovrimposta di confine, di cui ai commi primo e
secondo dell'art. 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873,
convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 dicembre 1955,
n. 1110.