Legge Ordinaria n. 360 del 27/05/1959 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1959 n. 141)
Istituzione di un diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' istituito un diritto erariale di lire cinque per ogni metro cubo
di  gas  metano  estratto  dal  sottosuolo nazionale (gas naturale) o
prodotto  industrialmente  o  importato dall'estero, considerato alla
temperatura  di  15°  centigradi ed a pressione normale, destinato al
caricamento  delle  bombole,  in  aggiunta  all'imposta  erariale,  o
correlativamente alla sovrimposta di confine, di cui ai commi primo e
secondo  dell'art.  1  del  decreto-legge  6  ottobre  1955,  n. 873,
convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 dicembre 1955,
n. 1110.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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