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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1960 non sono soggetti all'imposta
complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo
della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di
famiglia, non ecceda le lire 720.000 annue.
A decorrere dalla stessa data, la ritenuta di acconto dell'1,50 per
cento, che ai sensi dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477,
viene operata sui redditi di lavoro classificati in categoria C/2
corrisposti ai dipendenti dello Stato ed alle altre categorie di
prestatori di lavoro, trova applicazione per la parte di reddito
eccedente le lire 720.000 ragguagliata ad anno.