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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La tassa di concessione governativa riguardante i libretti di
abbonamento alle trasmissioni televisive per uso privato, istituita
con la legge 10 dicembre 1954, n. 1150, modificata, quanto alla
misura, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1413, puo' essere
corrisposta, nel caso di pagamento rateale del canone di abbonamento
alle trasmissioni televisive, a rate uguali, alle scadenze stabilite
per le singole rate di abbonamento, insieme con le rate stesse.
In tal caso, la tassa e' dovuta nella misura di lire 1.020, per
ciascuna rata semestrale o di lire 530 per ciascuna rata trimestrale.