Legge Ordinaria n. 367 del 15/05/1959 (Pubblicata nella G.U. del 17 giugno 1959 n. 142)
Devoluzione a favore di Enti di assistenza delle ritenute sulle paghe dei militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, nonchè sugli stipendi e sulle paghe dei militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga  a quanto stabilito dall'art. 39, primo comma, del regio
decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante  nuove  disposizioni
sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla contabilita' generale
dello Stato, lo importo delle ritenute:
    sulle  paghe dei militari di truppa puniti della Marina militare,
operate ai sensi del regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, tabella IV,
lettera  F, e dell'art. 210 del regolamento di disciplina per i Corpi
militari, approvato con regio decreto 13 novembre 1924;
    sulle  paglie  dei  militari  di  truppa  puniti dell'Aeronautica
militare,  operate  ai  sensi  degli  articoli  92  e  93  del  regio
decreto-legge  3  febbraio  1938,  n.  744, convertito nella legge 16
febbraio 1939, n. 468;
    sulle  paghe  dei  militari  di  truppa  puniti  della Guardia di
finanza,  operate ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 31 dicembre
1923,  n.  3170,  e  dell'art. 87, del testo unico delle disposizioni
concernenti  gli  stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato
con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458,
  e' devoluto a favore, rispettivamente:
    dell'Istituto Andrea Doria, eretto in ente morale con decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989;
    dell'opera  nazionale  dei  figli  degli aviatori, eretta in ente
morale con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181;
    dell'Ente  nazionale  di  assistenza  per gli orfani dei militari
della Guardia di finanza, costituito con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530.
 

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