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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, primo comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale
dello Stato, lo importo delle ritenute:
sulle paghe dei militari di truppa puniti della Marina militare,
operate ai sensi del regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, tabella IV,
lettera F, e dell'art. 210 del regolamento di disciplina per i Corpi
militari, approvato con regio decreto 13 novembre 1924;
sulle paglie dei militari di truppa puniti dell'Aeronautica
militare, operate ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio
decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16
febbraio 1939, n. 468;
sulle paghe dei militari di truppa puniti della Guardia di
finanza, operate ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 31 dicembre
1923, n. 3170, e dell'art. 87, del testo unico delle disposizioni
concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato
con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458,
e' devoluto a favore, rispettivamente:
dell'Istituto Andrea Doria, eretto in ente morale con decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989;
dell'opera nazionale dei figli degli aviatori, eretta in ente
morale con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181;
dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari
della Guardia di finanza, costituito con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530.