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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituita la qualifica di primo capitano per i capitani
dell'Aeronautica. Tale qualifica e' conferita ai capitani di tutti i
ruoli che abbiano compiuto dodici anni di grado.
Ai capitani delle categorie in congedo di tutti i ruoli
dell'Aeronautica spetta la qualifica di primo capitano quando
l'abbiano assunta gli ufficiali pari grado in servizio permanente
effettivo di pari anzianita' del rispettivo ruolo.
Per la parte non regolata dai commi precedenti, si applicano le
disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 24 aprile
1935, n. 1376.
E' abrogato il regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1422,
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.