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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo annuo fisso a carico dello Stato stabilito per il
funzionamento e l'incremento dell'Istituto centrale del restauro e'
elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1958-59, a lire 5
milioni.