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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La concessione per l'impianto e l'esercizio delle stazioni
radioelettriche fisse e terrestri di cui all'art. 251 del Codice
postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27
febbraio 1936, n. 645, puo' essere accordata dal Ministero delle
poste e' delle telecomunicazioni, in caso eccezionale e secondo le
disposizioni in materia, previo parere favorevole dei Ministeri degli
affari esteri, della difesa, e dell'interno, ad aziende od
istituzioni non in possesso del requisito della nazionalita' previsto
dall'art. 173 del predetto Codice, a condizione di reciprocita' da
parte degli Stati esteri di appartenenza.
La concessione e' accordata per un periodo non superiore ad un
anno, salvo rinnovo.
Nulla e' innovato in merito a quanto disposto con il decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598, contenente norme
per la concessione di licenze per l'impianto e l'esercizio di
stazioni di radioamatori.