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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di anni trenta, previsto dal decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 25 dicembre 1946, n. 737, per la
esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, per la
formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la
sistemazione del promontorio di San Benigno, e' sostituito dal
termine di anni quaranta.