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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito provenienti dai
corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere
dall'anno accademico 1958-59 sono ammessi, a domanda, al primo anno
del triennio di studi di applicazione per la laurea in ingegneria,
sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) aver superato nei due anni di Accademia e nel primo anno del
corso ordinario delle scuole di applicazione dell'Esercito gli esami
nelle materie proprie dei biennio propedeutico di ingegneria indicate
al successivo art. 2 o in quelle altre che dagli ordinamenti
universitari fossero stabilite per detto biennio, purche' i relativi
insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi conformi a
quelli del biennio propedeutico approvati con decreto del Ministro
per la difesa, di concentro con il Ministro per la pubblica
istruzione;
b) aver conseguito all'atto dell'ammissione in Accademia il
diploma di maturita' classica o scientifica.