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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' abrogato il penultimo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge
17 novembre 1927, n. 2207, sostitutivo dell'ultimo comma dell'art. 15
del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917.