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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il compenso, di cui all'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 27,
per le suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della
Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e
col Sovrano Militare Ordine di Malta e' elevato a lire 400
giornaliere a decorrere dal 1 gennaio 1959.