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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'imposta di fabbricazione prevista dall'art. 1 del decreto-legge
24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954,
n. 1167, e' elevata a L. 60 per chilogrammo per i gas incondensabili
delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che
comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela tra di
loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti),
e destinati ad essere usati come carburanti nell'autotrazione.
Nella stessa misura e' elevata la sovrimposta di confine sui gas
liquefatti incondensabili importati dallo estero e destinati ad
essere usati come carburanti nella autotrazione.