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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fino al 30 giugno 1963 il diritto erariale di cui allo art. 5 del
decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito nella legge 29
novembre 1956, n. 1329, non verra' applicato su un contingente annuo
di quintali ottocentomila di saccaromelasso di produzione nazionale.
I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno
assegnati dal Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per
l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio a favore dei
singoli produttori in relazione alla potenzialita' produttiva di
ciascuno stabilimento in attivita' al momento dell'entrata in vigore
della presente legge, ed alle rispettive esigenze lavorative.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 giugno 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - RUMOR
- COLOMBO - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA