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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 14 del regio
decreto 10 maggio 1943, n. 397, e' prorogata con efficacia dal giorno
della sua cessazione, fino al 31 dicembre 1961, per i documenti, atti
e quietanze relativi alle operazioni dell'ammasso per contingente del
frumento, disposto con il decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452,
convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589.