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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957,
n. 678, e' sostituito dal seguente:
"I requisiti della cittadinanza, della buona condotta e
dell'assenza di precedenti penali sono accertati di ufficio
dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento.
L'Amministrazione non puo' richiedere al privato atti o certificati
concernenti fatti o circostanze che risultino attestati in documenti
gia' in possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.
Sono validi a tutti gli effetti gli atti ed i documenti esibiti
spontaneamente dai privati e riconosciuti regolari
dall'Amministrazione".
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 giugno 1959
GRONCHI
SEGNI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA