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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore della
presente legge fino al 31 agosto 1959, dalla distillazione di vini
denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali
riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, e' accordato, nella
misura dell'80 per cento, un abbuono di imposta, depurata dello
abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3
dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31
gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui all'art. 9
del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo
dal periodo di tempo indicato nello stesso art. 9.
L'abbuono e' accordato a condizione che lo spirito sia depositato
in magazzini fiduciari dai quali potra' essere estratto, dopo il
primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno
dei quattro anni successivi.
Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello della agricoltura e
delle foreste e con quello dell'industria e del commercio,
provvedera' a garantire, con particolari controlli, la genuinita' dei
vini ammessi alla distillazione agevolata.