Legge Ordinaria n. 459 del 10/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 10 luglio 1959 n. 162)
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                             (Amnistia)

  Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
    a)  per  i  reati  politici  ai  sensi dell'articolo 8 del Codice
penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946;
    b)  per  i  reati  politici  ai  sensi dell'articolo 8 del Codice
penale,  nonche'  per i reati elettorali, commessi successivamente al
18  giugno  1946  e  punibili  con  pena  detentiva non superiore nel
massimo a 4 anni, ovvero con pena pecuniaria sola e congiunta a detta
pena;
    c)  per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pene
non  superiori ad anni sei ovvero con pena pecuniaria anche congiunta
a detta pena;
    d)  per i reati non militari ne' finanziari, salvo il disposto di
cui  alla lettera e) del presente articolo e ai successivi articoli 3
e 4, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni
ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;
    e)  per i reati di assenza dal servizio, preveduti dagli articoli
146,  147,  prima  parte, e 151 del Codice penale militare di guerra,
commessi  dall'8  settembre 1943 al 15 aprile 1946, se il militare si
e'  presentato  nel  termine  previsto  dall'articolo  15 del decreto
Presidenziale   22  giugno  1946,  n.  4,  ovvero  se  la  classe  di
appartenenza e' stata collocata in congedo;
    f)  per  il  reato  di  furto  di  piante nei boschi, se concorre
l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale;
    g)  per  il  reato  di  lesioni  personali  volontarie lievissime
previsto  dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai
sensi  dell'articolo  585,  in  relazione  all'articolo  577;  stesso
Codice, se concorre una attenuante;
    h)  per  i  reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con
pena  detentiva  non  superiore  nel massimo a cinque anni ovvero con
pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena.
  Ai fini della applicazione della amnistia stabilita alle lettere a)
e  b)  del  presente  articolo, il giudice, ove sia stata pronunciata
condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca
sufficientemente stabilito se il reato sia compreso fra quelli di cui
alle lettere citate, dispone gli opportuni accertamenti.
  Gli  stessi accertamenti dispone la Suprema Corte di cassazione, se
innanzi ad essa sia pendente ricorso.
 

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