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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e'
estesa ai titolari di imprese artigiane soggetti all'assicurazione
contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, anche
se abbiano esercitato il diritto di opzione contemplato dall'articolo
1, ultimo comma, della legge medesima.
L'assicurazione di cui al precedente comma, in quanto non sia
diversamente disposto dagli articoli seguenti, e' regolata dalle
norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive
modificazioni e integrazioni.