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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli impiegati delle carriere speciali di cui alla parte II, titolo
V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che siano stati inquadrati al
1 luglio 1956 nella qualifica di segretario od equiparata, o che a
tale qualifica siano successivamente pervenuti o pervengano ai sensi
dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 16, oppure mediante gli esami previsti dall'art. 362 del
citato testo unico, possono conseguire la nomina a vice direttore, o
qualifica equiparata, mediante:
a) scrutinio per merito comparativo, di cui alla legge 22
dicembre 1957, n. 1234;
b) concorso per esami, di cui all'art. 196 del testo unico sopra
citato, prescindendo dalle anzianita' stabilite dall'articolo stesso.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli
impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939, che abbiano ottenuto
la promozione a segretario, o qualifica equiparata, delle carriere
speciali mediante scrutinio per merito comparativo in applicazione
dell'art. 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270.