Legge Ordinaria n. 470 del 07/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 1959 n. 168)
Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  decorrenza dal 1 luglio 1959, la pensione normale spettante al
personale  di  cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, che abbia venti
anni  di  servizio  effettivo,  e'  pari al quarantaquattro per cento
dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali
assegni  utili  a  pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il
ventesimo  anno  di  servizio  effettivo, la pensione di cui sopra e'
aumentata dell'uno e ottanta per cento del predetto stipendio e degli
altri  eventuali  assegni  utili  a  pensione,  fino a raggiungere il
massimo  dell'ottanta  per cento degli emolumenti sopra specificati a
quaranta anni di servizio utile.
  Agli  effetti  della  partecipazione  al  fondo credito impiegati e
salariati  dello Stato, del trattamento di previdenza e di assistenza
sanitaria,  e  delle  relative ritenute e contributi, nonche' ai fini
dell'applicazione  della  ritenuta  in  conto  entrate  Tesoro  e del
contributo  per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi
indicati  nelle tabelle annesse alla legge 29 dicembre 1956, n. 1443,
sono computabili in ragione dell'80 per cento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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