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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con decorrenza dal 1 luglio 1959, la pensione normale spettante al
personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, che abbia venti
anni di servizio effettivo, e' pari al quarantaquattro per cento
dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali
assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il
ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra e'
aumentata dell'uno e ottanta per cento del predetto stipendio e degli
altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il
massimo dell'ottanta per cento degli emolumenti sopra specificati a
quaranta anni di servizio utile.
Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e
salariati dello Stato, del trattamento di previdenza e di assistenza
sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonche' ai fini
dell'applicazione della ritenuta in conto entrate Tesoro e del
contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi
indicati nelle tabelle annesse alla legge 29 dicembre 1956, n. 1443,
sono computabili in ragione dell'80 per cento.