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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La tassa erariale stabilita dall'art. 6, punto 2), del regio
decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17
aprile 1925, n. 473, nella misura del 3 per cento per i trasporti
merci a velocita' ordinaria, e' applicata, nella stessa misura del 3
per cento, anche ai trasporti merci effettuati con resa accelerata
quando trattasi di trasporti in servizio cumulativo interno tra le
Ferrovie dello Stato e le aziende esercenti ferrovie in regime di
concessione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1959
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI
TAMBRONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA