Legge Ordinaria n. 487 del 26/06/1959 (Pubblicata nella G.U. del 21 luglio 1959 n. 173)
Provvedimenti per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  prodotti  elencati  nelle  tabelle  allegato A e B alla presente
legge,   sono   ammessi  alla  restituzione  della  imposta  generale
sull'entrata  all'esportazione  nella  misura, rispettivamente, dello
0,80  per  cento  e  dello  0,40  per  cento  del  prezzo  di vendita
all'estero dei prodotti stessi.
  Per  gli  stessi prodotti di estera provenienza e' dovuta, all'atto
dell'importazione,   una   imposta   di   conguaglio,  nella  misura,
rispettivamente,  dello  0,80  per  cento  e dello 0,40 per cento, da
liquidarsi   sul   valore   dei   medesimi,   determinato   ai  sensi
dell'articolo  18  della  legge  19 giugno 1940, n. 762, e successive
modificazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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