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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I prodotti elencati nelle tabelle allegato A e B alla presente
legge, sono ammessi alla restituzione della imposta generale
sull'entrata all'esportazione nella misura, rispettivamente, dello
0,80 per cento e dello 0,40 per cento del prezzo di vendita
all'estero dei prodotti stessi.
Per gli stessi prodotti di estera provenienza e' dovuta, all'atto
dell'importazione, una imposta di conguaglio, nella misura,
rispettivamente, dello 0,80 per cento e dello 0,40 per cento, da
liquidarsi sul valore dei medesimi, determinato ai sensi
dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive
modificazioni.