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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La norma di cui all'art. 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295,
recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull'avanzamento degli ufficiali dello Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato
giuridico ed avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, si deve intendere riferita anche alla durata dei
periodi minimi di attribuzioni specifiche, quale risulta stabilita
per gli ufficiali dell'Esercito, nella colonna 3 della tabella n. 1
annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1959
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA