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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e' sostituito dal
seguente:
"Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal
titolare della licenza con il solo aiuto di familiari. Ciascuna
licenza da' diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo
d'un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicolo.
Il sindaco, e l'assessore da lui delegato per materia, puo'
autorizzare, per comprovata assoluta necessita', su conforme parere
della Commissione prevista dall'art. 2, il titolare della licenza a
farsi rappresentare nell'esercizio del commercio da un familiare
ovvero, in mancanza o nella provata impossibilita', e per un periodo
non superiore a sei mesi, da altra persona designata dal titolare
medesimo.
Il rappresentante assume verso la pubblica amministrazione gli
stessi obblighi del titolare della licenza e ne risponde solidalmente
con esso.
Ai fini del presente articolo s'intendono per familiari i
discendenti, i collaterali fino al quarto grado, il coniuge e gli
ascendenti.
La licenza non e' trasmissibile che ai discendenti e collaterali
dei venditori ambulanti fino al quarto grado".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella raccota ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osseivarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA