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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' speciale di cui all'art. 32, della legge 31 luglio
1954, n. 599, compete, con le modalita' e con la decorrenza indicate
nell'art. 84 della stessa legge, anche ai sottufficiali dei
carabinieri cessati dal servizio per riduzione degli organici, ai
sensi del regio decreto - legge 26 luglio 1929, n. 1430, o per
effetto della soppressione del ruolo territoriale dell'Arma, disposta
con il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.