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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli acquisti a titolo oneroso di beni immobili da parte di Enti
fieristici aventi personalita' giuridica e operanti sotto la
vigilanza o il controllo governativo, stipulati prima dell'entrata in
vigore della presente legge l'autorizzazione o l'approvazione della
operazione di acquisto concessa dal Ministero al cui controllo l'Ente
sia sottoposto, sostituisce a tutti gli effetti la autorizzazione di
cui all'art. 17 del Codice civile e allo art. 5 delle disposizioni di
attuazione relative.