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La Camera dei deputati ed il Sanato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di
cui all'art. 1 della legge 3 maggio 1955, n. 388, e' effettuata anche
in relazione agli anni di servizio che essi avrebbero prestato se
fossero rimasti in servizio sino alla data del raggiungimento dei
limiti di eta' previsti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, per il
grado cui gli assegni utili a pensione si riferiscono e con
decorrenza dalla stessa data. Alla data medesima, ferma rimanendo la
data di cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali
anzidetti, deve intendersi spostata anche la decorrenza del godimento
delle indennita' di cui agli articoli 3 e 4 della legge 9 aprile
1955, n. 278.