Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 10 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e'
sostituito dal seguente:
"In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il
Ministero della difesa ha facolta', mediante propri funzionari od
ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei
trovati, consegnati per la esposizione, che possano ritenersi utili
alla difesa militare del Paese, ed ha facolta', altresi', di assumere
notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.
Gli enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai
suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da
esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi
di questo decreto.
I funzionari e gli ufficiali di cui sopra possono imporre all'ente
stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili
alla difesa militare del Paese".