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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Con effetto dal 1 gennaio 1959, il termine di validita'
dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di
assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito
dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 165, e' prorogato al 31
dicembre 1963.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI -
ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA