Legge Ordinaria n. 533 del 21/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1959 n. 182)
Modifica dell'articolo 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I disoccupati delle industrie determinate in conformita' al secondo
comma  dell'articolo  76  del  regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827,  possono  godere  della  concessione del sussidio straordinario
regolato nel capo III, del titolo III, della legge 29 aprile 1949, n.
264,  qualora postano far valere, in luogo del requisito previsto nel
terzo  comma dell'articolo 36 di tale legge e ferme restando le altre
condizioni  stabilite  nel  suddetto  capo,  almeno cinque contributi
settimanali,  se  operai,  o  un  contributo  mensile,  se impiegati,
versati   dell'assicurazione   obbligatoria   per  la  disoccupazione
involontaria   nel   biennio   precedente  la  data  del  decreto  di
concessione.
 

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