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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nella legge 3 agosto 1949, n. 589, e' aggiunto il seguente articolo
6-bis:
"Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad accordare alle
Province un contributo costante per 35 anni del 4 per cento sulla
spesa necessaria per la costruzione, la sistemazione e il restauro
degli Archivi di Stato".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TOGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA