Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 2 della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e' aggiunto, dopo
il primo comma, il seguente:
"Le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici afferenti
al demanio marittimo ed alle sue pertinenze indicate negli articoli
28 e 29 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, nonche' a tutte le costruzioni comunque
insistenti sul demanio o sulle pertinenze stesse, sono esercitate
dalla Amministrazione centrale e dagli Uffici del genio civile per le
Opere marittime".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
JERVOLINO - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA