Legge Ordinaria n. 551 del 19/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1959 n. 185)
Norme interpretative della legge 5 gennaio 1953, n. 24, sul riordinamento dei servizi delle opere marittime.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo 2 della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e' aggiunto, dopo
il primo comma, il seguente:
  "Le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici afferenti
al  demanio  marittimo ed alle sue pertinenze indicate negli articoli
28  e  29 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30
marzo   1942,  n.  327,  nonche'  a  tutte  le  costruzioni  comunque
insistenti  sul  demanio  o  sulle pertinenze stesse, sono esercitate
dalla Amministrazione centrale e dagli Uffici del genio civile per le
Opere marittime".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 luglio 1959

                               GRONCHI

                                                     SEGNI - TAMBRONI
                                                    JERVOLINO - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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