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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 4 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' sostituito dal
seguente:
"In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato
dei Ministri sentito il Ministero della pubblica istruzione, puo'
autorizzare la "Cassa" a promuovere e finanziare nei settori
dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi ed
iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati,
anche a carattere straordinario in relazione a particolari esigenze
di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei
Ministri la "Cassa" puo' anche assumere partecipazioni in Enti che
intendano svolgere attivita' di preparazione professionale in
rispondenza alle succitate esigenze.
Il Comitato puo' altresi' autorizzare la "Cassa" a promuovere e
finanziare istituzioni ed attivita' a carattere sociale ed
educativo".