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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la prima applicazione dell'art. 2, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, il Ministro
per gli affari esteri e' autorizzato a conferire in soprannumero, su
conforme parere del Consiglio di amministrazione e con il consenso
degli interessati, un posto di commissario amministrativo capo e due
posti di commissario amministrativo superiore nella carriera del
personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione
centrale degli affari esteri ad impiegati delle carriere direttive di
altre Amministrazioni dello Stato che rivestano qualifica
corrispondente o che abbiano tre anni di anzianita' nella qualifica
inferiore.
Il posto in soprannumero di commissario amministrativo capo sara'
riassorbito dopo la promozione o la cessazione dal servizio degli
impiegati che attualmente rivestono la qualifica di commissario
amministrativo superiore e di quelli che saranno nominati alla
predetta qualifica in' virtu' del precedente comma.
Nell'organico del ruolo saranno tenuti complessivamente scoperti
tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero per effetto
dell'applicazione dei precedenti commi.