Legge Ordinaria n. 558 del 30/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1959 n. 187)
Proroga delle disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano
dei  bilanci  comunali e provinciali deficitari sono prorogate per il
triennio  1959-1961,  con  le  modalita' ivi previste per l'esercizio
1958.
  Anche  in  deroga  ai  rispettivi  ordinamenti, la Cassa depositi e
prestiti  e  gli  altri  Istituti  finanziari all'uopo designati sono
autorizzati  ad accettare, a garanzia dei mutui concessi ai Comuni ed
alle  Province,  ai  sensi  e  per gli effetti del presente articolo,
delegazioni  sull'imposta  comunale  sulle  industrie, i commerci, le
arti  o  le  professioni  e  sull'addizionale  provinciale alla detta
imposta.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 luglio 1959

                               GRONCHI

                                           SEGNI - TAMBRONI - TAVIANI

                                           Visto,  il  Guardasigilli:
GONELLA
 

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